Onorevoli Colleghi! - Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, nel testo ampiamente modificato e integrato nel corso dell'esame al Senato, modifica per più aspetti l'organizzazione del Governo stabilita dal decreto legislativo n. 300 del 1999, e successive modificazioni, innanzitutto incidendo sull'articolazione in Ministeri, il cui numero risulta innalzato da quattordici, quale risultava dalle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 217 del 2001, a diciotto. Il numero dei Ministri va ovviamente integrato con quello dei Ministri senza portafoglio, le cui strutture sono incardinate presso la Presidenza del Consiglio. Le modifiche attengono altresì al riparto di competenze tra i Ministeri, e inoltre tra la Presidenza del Consiglio ed i Ministeri stessi, con un significativo passaggio di competenze in favore della Presidenza del Consiglio, pur accompagnato da alcune riattribuzioni di competenze da questa a singoli ministeri.
La redistribuzione delle competenze in parte è conseguenziale alla scelta stessa di creare nuovi ministeri, in parte appare innovativa anche per altri profili, rispetto al quadro delineato dalla riforma del 1999, come modificata già all'inizio della XIV legislatura dal citato decreto-legge n. 217 del 2001. In particolare, vengono istituiti il Ministero dello sviluppo economico, che sostituisce il Ministero delle attività produttive, ed il Ministero del commercio internazionale, al quale sono assegnate le funzioni in materia di commercio con l'estero, in precedenza attribuite al Ministero delle attività produttive; vengono nuovamente distinte le competenze in materia di infrastrutture e di trasporti, con la creazione di due distinti Ministeri, in sostituzione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; al neoistituito Ministero della solidarietà sociale sono attribuite le funzioni intestate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di politiche sociali, di lavoratori extracomunitari, nonché quelle concernenti le politiche antidroga e il Servizio civile nazionale, oggi attribuite alla Presidenza del Consiglio; le funzioni in materia di istruzione, università e ricerca sono ripartite tra Ministero della pubblica istruzione e Ministero dell'università e della ricerca.
Ulteriori aspetti della redistribuzione di funzioni tra Ministeri, o tra Ministeri e Presidenza del Consiglio, non determinano la creazione di nuovi Ministeri. Tra questi rilevano in particolare: l'attribuzione di nuove competenze al Ministero delle politiche agricole e forestali, tra cui quelle sui generi alimentari trasformati industrialmente, già del Ministero delle attività produttive, per cui conseguentemente, il Ministero è ridenominato Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; il trasferimento al Ministero dello sviluppo economico delle funzioni in materia di politiche di coesione, originariamente proprie del Ministero dell'economia, poi attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri - o ad un ministro da lui delegato - dal decreto-legge n. 63 del 2005; il trasferimento al Ministero degli affari esteri delle funzioni in materia di politiche per gli italiani nel mondo, già attribuite alla Presidenza del Consiglio.
Per quanto concerne la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad essa sono attribuite competenze in materia di: sport; indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili; indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia, nonché interventi per il sostegno alla famiglia; vigilanza sull'Agenzia dei segretari comunali e provinciali, che si
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occupa del relativo albo, nonché sulla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale; iniziativa legislativa in materia di allocazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione; promozione e coordinamento relativamente all'attuazione dell'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione, i quali commi definiscono i criteri per l'attribuzione delle competenze amministrative ai diversi livelli territoriali di governo, in particolare in base al principio di sussidiarietà. Mentre le prime tre aree di competenza sono attualmente proprie del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le successive afferiscono ad un ambito di intervento, gli enti locali, prevalentemente riconducibile al Ministero dell'interno.
Con specifico riferimento alla materia del turismo, le relative funzioni, che nel testo originario del decreto-legge in esame venivano trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali dal Ministero delle attività produttive, risultano nel testo modificato dal Senato attribuite invece alla Presidenza del Consiglio dei ministri, mentre si dispone comunque il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle dotazioni finanziarie, strumentali e di personale della attuale Direzione del turismo; si prefigura contestualmente l'istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali di una nuova struttura per il turismo, della quale si avvale il Presidente del Consiglio per lo svolgimento delle relative funzioni. Alla Presidenza del Consiglio vengono altresì trasferite la segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché alcune funzioni relative alle pari opportunità in materia di lavoro nell'attività di impresa, attualmente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Ulteriori dettagliate disposizioni disciplinano l'adeguamento degli assetti organizzativi e del personale alle disposizioni recate dal decreto, mirando in particolare a garantire in tale processo l'invarianza dell'onere finanziario. Appare significativo, tra gli altri, il comma 25-ter, che prevede la sottoposizione a parere delle Commissioni parlamentari di tutti gli schemi di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM), attuativi del riordino previsto dal decreto-legge.
Tra le ulteriori disposizioni recate dal provvedimento, si segnalano quelle che riguardano l'organizzazione ed il personale dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio, in particolare con la revisione della disciplina del personale degli uffici di diretta collaborazione, di cui ai commi 24-bis e 24-ter essendo previsto, tra l'altro, che tutte le assegnazioni di personale a tali uffici, compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, cessano automaticamente se non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro. Il comma 9-bis interviene sulla disciplina dei conzorsi agrari, che riconduce alla disciplina generale delle società cooperative, intervenendo altresì sulle gestioni commissariali in corso: in particolare, si prevede la riduzione del numero, da tre a uno, dei commissari liquidatori per i consorzi in liquidazione coatta amministrativa e la chiusura della procedura entro il termine del 31 dicembre 2007, nonché la cessazione dei commissari in carica e la ricostituzione degli organi statutari per gli altri concorsi in gestione commissariale.
Inoltre, il comma 19-quinquies prevede l'emanazione di un regolamento di delegificazione allo scopo di ridefinire, senza oneri per il bilancio dello Stato, i compiti della Commissione per le adozioni internazionali, la sua composizione e la permanenza in carica dei suoi componenti. Il comma 24-novies esclude che l'espletamento del mandato di deputato, senatore o consigliere regionale possa essere equiparato agli altri titoli necessari per l'accesso alla carica di direttore generale delle aziende sanitarie locali (ASL), capovolgendo così l'attuale situazione. Su questo punto sarebbe auspicabile una sostanziale condivisione, in quanto l'obiettivo di tale disposizione è quello di modificare una precedente norma, introdotta dall'articolo 2, comma 5, della legge n. 43 del 2006 sulla quale si sono espressi criticamente
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anche numerosi esponenti dell'opposizione.
I commi 2, 3 e 4, inseriti nel corso dell'esame al Senato nell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, recano, infine, una delega al Governo finalizzata all'adozione di uno o più decreti legislativi per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri con le disposizioni del decreto-legge in esame. Il termine per l'esercizio della delega è indicato in ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione. Anche su questo specifico punto si potrebbe trovare una generale condivisione sull'opportunità di individuare uno strumento, anche di indirizzo, per fare in modo che l'esercizio della delega sia subordinato alla presentazione ed all'approvazione di una specifica iniziativa legislativa.
Si segnala in conclusione che nel corso dell'esame in sede referente presso la I Commissione non sono state apportate modifiche al testo del disegno di legge di conversione, né a quello del decreto-legge, che vengono quindi sottoposti all'esame dell'Assemblea nel medesimo testo licenziato dal Senato.
MARCO BOATO, Relatore.
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